Condizioni di vendita e contrattuali

Per l’intermediazione di case vacanza private in Sardegna tramite la Tisenti GmbH valgono le seguenti condizioni di vendita e contrattuali

Le Condizioni Generali di Mediazione (vedi A) regolano esclusivamente il rapporto giuridico tra il richiedente e la Tisenti GmbH, ovvero il mandato di mediazione in materia di locazione ed eventuali servizi generali di consulenza. La locazione mediata tra il richiedente (qui di seguito denominato locatario) e il proprietario dell’immobile (qui di seguito denominato locatore) è, tuttavia, disciplinata esclusivamente dai termini di locazione stabiliti nel contratto di locazione (vedi B).

Con la registrazione il locatario fa contemporaneamente due offerte impegnative:
1.) una per stipulare un contratto d’intermediazione di locazione ai sensi di un contratto di mandato.
Parti contrattuali sono il locatario e la Tisenti GmbH (denominata di seguito “intermediaria”)
b.) ed una per stipulare un contratto di locazione. Oggetto di tale contratto è la locazione a breve termine di un immobile in Sardegna. A questo proposito le parti contrattuali consistono nel locatario e nel rispettivo locatore. L’intermediaria dispone a tale riguardo della procura a concludere contratti per il locatore.

La registrazione avviene attraverso la ricezione da parte dell’intermediaria del modulo di registrazione debitamente compilato. La registrazione non può essere revocata.

Il contratto di mediazione, nonché il contratto di locazione sono confermati dopo l’avvenuta accettazione verbale, telefonica o scritta da parte dell’intermediaria (contratto di mediazione) rispettivamente da parte del locatore rappresentato dall’intermediaria.

Il contratto di locazione è da considerarsi accettato anche con l’invio al locatario di una copia del contratto di locazione. Un contratto di locazione dal contenuto diverso dal contratto inviato in fase di registrazione è da considerarsi come un rifiuto dell’offerta del contratto di locazione associato ad una nuova offerta. Tale nuova offerta deve essere accettata da parte del locatario.

A. Condizioni generali di mediazione

  1. Nello svolgimento della sua attività, l’intermediaria è tenuta ad osservare gli obblighi di diligenza, di corretta informazione e di consulenza nei confronti del locatario. Quest’ultima non risponde invece per la prestazione degli obblighi contrattuali del locatore ossia per l’inadempimenti delle obbligazioni nell’ambito delle mediate prestazioni di terzi. Le basi contrattuali del mandato di intermediazione sono le descrizioni della casa nel catalogo (o sul sito internet) e il listino prezzi vigente per l’anno di intermediazione. L’intermediaria non risponde nei confronti del locatario per l’inesatta consulenza causata da informazioni erronee fornite dal locatore.
  2. La prestazione del servizio di intermediazione è da considerarsi conclusa qualora l’intermediaria abbia confermato la registrazione, nonché redatto e consegnato i documenti di locazione, in particolare il contratto di locazione, al locatario.
  3. Il pagamento della commissione deve essere effettuato entro 14 giorni sul conto dell’intermediaria come indicato nella fattura inviata al locatario
  4. La tariffa giornaliera dell’alloggio intermediato, come indicata nel catalogo sul sito web dell’intermediaria, comprende anche la commissione d’intermediazione a cui l’intermediaria ha diritto nella misura del 22% del prezzo di locazione. La suddetta commissione è già comprensiva di IVA italiana.
  5. L’intermediaria si riserva il diritto di correggere successivamente una commissione calcolata erroneamente.
  6. Le basi contrattuali del mandato di mediazione sono costituite dalle descrizioni delle case vacanze fornite sul sito web www.tisenti.com, nonché dal listino prezzi valido per l’anno di mediazione.
  7. Il rapporto di mediazione è disciplinato dal diritto tedesco. La responsabilità da parte dell’intermediaria si estende solo a condotta dolosa e a negligenza grave, a meno che non sia giuridicamente vincolante.
  8. Il foro competente per eventuali controversie legali tra il locatario e l’intermediaria è il tribunale della sede legale dell’intermediaria.
  9. Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero essere invalide, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni del presente contratto.

B. Condizioni del contratto di locazione

Per il rapporto di locazione intermediato tra il registrante (denominato di seguito “locatario”) ed il proprietario dell’immobile (denominato di seguito “locatore”) valgono esclusivamente le disposizioni del contratto di locazione:

  1. Il contratto di locazione tra il locatario e il locatore è da considerarsi concluso al momento della ricezione del modulo di registrazione, compilato in ogni sua parte, da parte dell’intermediaria, nonché dell’accettazione da parte del locatore.
  2. L’intermediaria possiede la procura per concludere e perfezionare il contratto in nome e per  conto del locatore.
  3. Durante il periodo di locazione specificato nel modulo di registrazione, il locatore si impegna a cedere temporaneamente l’unità immobiliare, oggetto in locazione, più dettagliatamente descritta nella registrazione. L’unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per finalità turistiche. Il locatario ha l’obbligo di pagare il canone di locazione.
  4. I criteri di prestazione indicati sul sito web www.tisenti.com dei rispettivi oggetti di locazione, il listino prezzi vigente al momento della conclusione del contratto e le condizioni del contratto di locazione costituiscono la base contrattuale. Patti accessori che modificano il contenuto delle prestazioni dovute, necessitano di forma scritta per aver validità.
  5. Oltre alla tariffa giornaliera indicata nel listino prezzi, è previsto il pagamento di un importo forfettario una tantum (secondo indicazione sul listino prezzi dell’oggetto in locazione) per la pulizia finale dell’immobile affittato, la fornitura di asciugamani e biancheria da letto e l’assistenza in loco da parte dell’agenzia di servizi (per una descrizione dei servizi, vedere Servizi). L’importo da pagare per questi servizi non fa parte dell’importo dell’affitto indicato nel contratto di affitto e deve essere versato all’agenzia di servizi locale all’arrivo nella casa vacanze in contanti o con carta di pagamento. I servizi vengono prestati dalla holidayservice srl. Gli importi dovuti per i servizi non sono compresi nell’importo indicato nel contratto di locazione e sono da pagare in contanti il giorno dell’arrivo. Per gli arrivi dopo le ore 21.00 i partner locali, responsabili dell’accoglienza, addebitano una tantum pari a € 30. Il pagamento è da effettuare direttamente al partner locale al momento dell’arrivo.
  6. La consegna dell’unità locata può avvenire dalle ore 18:00 (orario locale) del giorno di inizio locazione; il locatario dovrà riconsegnare l’oggetto in locazione entro e non oltre le ore 09:30 (orario locale) del giorno di fine locazione.
  7. Nel calcolo del canone di locazione verrà conteggiato, a tariffa intera, ogni notte, tranne nei casi in cui nel contratto la consegna dell’oggetto locato sia pattuita  prima le ore 18:00 (orario locale) oppure l’unità locata venga riconsegnata  nel  giorno di fine  locazione, dopo delle ore 09:30 (orario locale).  In questi casi, verrà conteggiata la intera tariffa del  rispettivo giorno, purché il locatario richieda obbligatoriamente  tale deroga dagli orari standard all’invio del modulo di registrazione.
  8. L’accettazione fiduciaria, l’amministrazione e l’inoltro dei pagamenti derivanti dai canoni di locazione sono sotto la responsabilità di CLR Treuhand GmbH, Bräuhausstr. 4, 80331 Monaco di Baviera.
  9. Il locatore si riserva il diritto di correggere successivamente un canone di locazione calcolato erroneamente.
  10. Con il perfezionamento del contratto di locazione, il locatore richiede una caparra pari al 10 % del canone di locazione. La caparra deve essere inviata a mezzo bonifico bancario entro 3 giorni dal ricevimento del contratto di locazione, inviato dall’intermediaria. Il saldo restante dovrà essere pagato entro e non oltre 45 giorni prima dell’inizio della locazione e dovrà essere inviato, a spese e cura del locatario, senza necessità di ulteriore richiesta da parte del locatore o dell’intermediaria, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nel contratto di locazione.
  11. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del locatario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, qualunque ne sia causa, anche di una solo rata del canone, nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone, determinerà, per patto espresso, la risoluzione di diritto del contratto di locazione. In tal caso, il locatore vanta nei confronti del locatario il diritto a un compenso in base agli scaglionamenti temporali riportati al punto 15 delle presenti condizioni contrattuali di locazione.
  12. Il locatario è obbligato a depositare una cauzione come indicato nei dettagli di pagamento della casa vacanza entro 14 giorni prima dell’inizio del periodo di locazione. Il deposito cauzionale viene effettuato esclusivamente tramite l’invio di un’autorizzazione all’addebito diretto su conto corrente a favore dell’intermediaria. Il deposito cauzionale viene gestito dall’intermediaria su incarico del locatore, nonché utilizzato per compensare eventuali richieste di risarcimento danni da parte del locatore in caso di danni all’oggetto in locazione di cui il locatario è responsabile.
  13. Al locatore spetta il diritto di negare al locatario l’accesso alla casa vacanze nel caso in cui il canone di locazione e / o la cauzione non dovessero essere pagati o depositati per intero prima dell’inizio del periodo di locazione.
  14. Al locatario viene concesso il diritto di recesso contrattuale entro e non oltre l’inizio del periodo di locazione. Il recesso dal contratto di locazione deve essere dichiarato per iscritto all’intermediaria che fa le veci del locatore.
  15. Il locatore può chiedere un risarcimento per provvedimenti già presi, nonché spese già sostenute. Pertanto, in caso di recesso dal contratto di locazione fino al 90° giorno prima dell’inizio del periodo di locazione, è esigibile il 10% del canone di locazione, fino al 60° giorno prima dell’inizio del periodo di locazione è esigibile il 30%, fino al 30° giorno prima dell’inizio del periodo di locazione è esigibile il 66%, fino al 5° giorno prima dell’inizio del periodo di locazione è esigibile il 95% e in caso di recesso meno di 5 giorni prima dell’inizio del periodo di locazione è esigibile il 100% del canone di locazione. Per le date sopra indicate è determinante la data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte dell’intermediaria. Si escludono il recesso o la risoluzione del contratto di locazione dopo l’inizio del periodo di locazione, da ciò ne consegue l’obbligo da parte del locatario di pagare l’intero canone di locazione, anche qualora non usufruisca per l’intero periodo dell’unità locata.
  16. I diritti del locatore stabiliti al punto 15 non si applicano qualora il locatario fornisca un adeguato sostituto locatario nel rispetto delle disposizioni di legge e venga stipulato un contratto di locazione con tale sostituto locatario.
  17. Se la messa in atto del contratto di locazione è considerevolmente ostacolata, pregiudicata o compromessa per cause di forza maggiore non prevedibili al momento della stipulazione del contratto stesso, sia il locatario che il locatore possono avvalersi della facoltà di rescindere il contratto di locazione. Il locatore può richiedere al locatario un indennizzo per servizi già resi, nonché per spese già sostenute.
  18. La dotazione standard garantita dell’immobile in locazione comprende: arredamento interno, bagno con doccia o vasca da bagno, cucina con fornelli/piano cottura, frigorifero, stoviglie, tavolo e sedie per la zona esterna. Se l’immobile in locazione è dotato di aria condizionata, il suo funzionamento può essere limitato alle sole ore notturne.
  19. Il locatario e le persone da lui registrate hanno l’obbligo di trattare l’oggetto in locazione con la dovuta cura. Alla partenza, l’oggetto in locazione ed il rispettivo inventario, ed in particolare gli attrezzi di cucina ed i piatti sono da riconsegnare in condizione pulita, ordinata e spazzata. Il termine di consegna verrà concordato singolarmente al momento dell’entrata nell’oggetto in locazione o durante il periodo di locazione.
  20. Il locatario risponde di tutti i danni all’oggetto in locazione causati da egli stesso (o da altre persone che siano in visita o che utilizzino l’oggetto in locazione su richiesta del locatario).
  21. Il locatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente gli eventuali difetti ascrivibili all’oggetto in locazione e di farli eventualmente verbalizzare sul posto da parte del locatore o da un sostituto dello stesso. Non si accettano segnalazioni di difetti al locatore o all’intermediaria dopo la riconsegna dell’oggetto in locazione e la fruizione dell’intera locazione.
  22. Il locatario è tenuto a ridurre al minimo i danni in caso di interruzione del servizio. Se il locatario viola l’obbligo di evitare o ridurre al minimo i danni che possono eventualmente verificarsi, si esclude con ciò ogni eventuale richiesta di risarcimento da parte del locatario nei confronti del locatore e possono essere, pertanto, rivendicate richieste di risarcimento danni da parte del locatore nei confronti del locatario.
  23. Come difetti dell’oggetto in locazione si riconoscono soltanto quelli già esistenti al giorno d’entrata. Il locatario ha l’obbligo di fornire prova della tempestiva contestazione dei difetti, nonché dell’esistenza dell’affermato difetto.
  24. Al locatore spetta l’obbligo di risolvere  il difetto segnalato entro un termine appropriato. Riguardo a ciò, si fa presente che i tempi e le modalità di intervento  sono quelle conformi ai criteri d’uso locale.
  25. La custodia di oggetti di valore nell’oggetto in locazione è sotto la totale responsabilità del locatario. Il locatore non risponde in caso di perdita, di smarrimento o di furto o danno.
  26. Al locatario è stato fatto presente che le norme di sicurezza tecniche ed edili, nonché la qualità delle strutture igienico-sanitarie, di riposo ed abitative in Sardegna non sempre soddisfano gli standard del Paese di provenienza del locatario. Si fa, inoltre, notare che è da essere preso in considerazione l’inquinamento acustico proveniente dai complessi di villeggiatura / villaggi vacanza in prossimità della costa. Tali e altre condizioni locali non possono comportare difetti ascrivibili all’immobile in locazione.
  27. All’arrivo sarà cura del locatario comunicare al locatore (o un suo delegato) i dati personali di tutte le persone incluse nella prenotazione.
  28. Il locatore risponde per lo stato dell’oggetto in locazione, che è stato promesso secondo il sito internet dell’intermediaria. Il locatore e l’intermediaria possiedono però il diritto di dichiarare fino al momento della stesura del contratto una modifica delle indicazioni contenute sul sito. Il locatario deve essere informato da parte del locatore riguardo a tale fatto prima dell’accettazione del contratto di locazione.
  29. Il locatore cerca di tener conto di spostamenti del periodo di locazione eventualmente richiesti dal locatario, a condizione che l’esecuzione di quest’ultimi sia possibile e ragionevole.
  30. La responsabilità del locatore per danni causati in maniera colpevole, che non sono danni alle persone, viene limitata ad un triplo del canone di locazione, se il danno al locatario non sia stato causato né con dolo né con colpa grave. È esclusa la responsabilità da parte del locatore per cause di forza maggiore.
  31. I diritti del locatario nei confronti del locatore, per l’inesatta esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta, sono da far valere per iscritto da parte del locatario nei riguardi del locatore o dell’intermediaria entro e non oltre un mese dopo il termine contrattuale del rapporto di locazione. Dopo il decorrere di tale scadenza, il locatario potrà far valere i sui diritti soltanto, se egli è stato impedito senza colpa, a mantenere il termine.
  32. Il foro competente per eventuali controversie legali derivanti dal rapporto contrattuale di locazione è soggetto alla legge vigente.
  33. Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero essere invalide, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni del presente contratto.